G I O R N O D E L L A M E M O R I A
LEGGE 20 LUGLIO 2000, NUMERO 211
Istituzione del GIORNO della MEMORIA in ricordo dello Sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei Campi Nazisti.
ARTICOLO 1
La Repubblica Italiana, riconosce il giorno ventisette gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di AUSCHWITZ, GIORNO DELLA MEMORIA, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
ARTICOLO 2
In occasione del GIORNO della MEMORIA di cui all'articolo1, sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al Popolo Ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia, la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa e affinchè simili eventi non possano mai più accadere.
ANNACHIARA
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